«Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese» (D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma 8, 1° cpv.). Ma il consorzio cooperativo non è menzionato. E quindi?
