«In sostanza, manca un’apposita previsione normativa che imponga alla stazione appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l’esercizio di un potere discrezionale in fase di valutazione delle singole offerte acquisite alla procedura di gara, in luogo del dato oggettivo della presenza (on) o meno (off) di alcuni elementi».
