«La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche». «La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20, i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria». Perché tale impostazione non è legittima? Il discorso vale anche con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
