«(…) Concludendo, l’Anac ha illegittimamente esteso, in misura del tutto sproporzionata, il segmento temporale tra la contestazione delle irregolarità e l’avvio del procedimento, ritenendo di valutare come termine finale di acquisizione “di tutta la documentazione utile ai fini dell’avvio del procedimento” quello fissato dalla conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 70, co. 7, D.P.R. n. 207/2010 per la revisione dell’attestazione. Così facendo ha, di fatto, reso tale termine - da qualificarsi come perentorio in ossequio alla consolidata giurisprudenza sopra citata - un termine mobile che le consente l’avvio nel momento in cui ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per condurre l’istruttoria.
