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La previsione di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 101, comma 4

«Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato». È di stretta interpretazione e deve coordinarsi con i principi della segretezza dell’offerta economica e dell’autoresponsabilità dell’operatore economico.

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