Trovandosi al cospetto di due differenti dichiarazioni relative ad elementi fondamentali dell’offerta economica, il seggio di gara correttamente ha ritenuto di risolvere il contrasto facendo riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia di rettifica d’ufficio dell’errore: le incongruenze tra il “documento di offerta economica di sistema” generato dalla piattaforma ed il documento “offerta economica” predisposto utilizzando il modello 9 della documentazione di gara.
