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Il D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma 8, 3° cpv.: è applicabile in via auto-esecutiva o deve essere previsto e disciplinato dalla disciplina di gara?

«L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo [e secondo], secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto».

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