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Si afferma che «i costi della manodopera vanno, comunque, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, poiché non sono ribassabili»

È l'interpretazione del tutto minoritaria e seccamente contraria ai principi euro unitari, secondo la quale «gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sarebbero direttamente ribassabili». Distorsiva ed abnorme l’affermazione che indistintamente «i costi della manodopera (…) non sono ribassabili». È non ribassabile solo la sub-quota relativa ai «trattamenti salariali minimi inderogabili» (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. a)). È ribassabile la sub-quota relativa «ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13» (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 5, lett. d)). Cfr., piuttosto, il C.d.S. dell’altro giorno. Purtroppo si tratta degli incalcolabili danni giuridici recati dal governo tecnico di Mister Draghi. Ma i compilatori del nuovo codice hanno fatto finta di niente. Storia detta e ridetta. 

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