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L’art. 222, comma 13, del D.Lgs. 36/2023

La motivazione dell’ANAC muove dal presupposto, considerato indefettibile e, pertanto, apodittico, secondo cui unico soggetto legittimato alla firma degli atti di gara dovesse essere l’amministratore giudiziario, senza che sia stato opportunamente verificato se, nelle circostanze che connotavano lo specifico andamento di quella procedura di amministrazione giudiziaria, vi fosse un provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, di segno diverso.

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