A fronte «di quanto prodotto da - OMISSIS - (…) in sede procedimentale l’ANAC aveva il dovere di svolgere approfondimenti istruttori e di sollecitare un puntuale contraddittorio sul punto con la stazione appaltante (anche attraverso un’audizione congiunta delle parti) quantomeno per verificare che il giudizio di non equivalenza, sulla base del quale - OMISSIS - aveva adottato il provvedimento di risoluzione, non fosse inficiato da evidenti errori/carenze». Stia più attenta l’’ANAC un’altra volta!
