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FREE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: LA QUESTIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER L’OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (SENTENZA 28 OTTOBRE 2014)

La dizione “descrizione per un massimo di 2 (due) pagine” pone un puntuale autovincolo procedimentale, preordinato all’esigenza di speditezza, di correttezza, di parità di trattamento e non discriminazione, a fronte del quale la commissione non poteva procedere alla valutazione dell’offerta o, almeno, nella sua parte eccedente le due pagine stesse?

«3.3.1. IL TAR ha osservato che nel caso in esame la mancata previsione di espressa sanzione per il superamento del numero di pagine indicate nell’avviso, onde il prescritto confezionamento della descrizione non è stato ritenuto dalla stazione appaltante requisito essenziale di partecipazione, induce a ritenere che la commissione abbia valutato la sostanza piuttosto che la forma.

3.3.2. Le appellanti ribadiscono che la dizione “descrizione per un massimo di 2 (due) pagine” pone un puntuale autovincolo procedimentale, preordinato all’esigenza di speditezza, di correttezza, di parità di trattamento e non discriminazione, a fronte del quale la commissione non poteva procedere alla valutazione dell’offerta o, almeno, nella sua parte eccedente le due pagine; quanto alla prevalenza della sostanza sulla forma, si tratta di mera petizione di principio, formulata in via dubitativa e, comunque, disancorata dalle emergenze processuali, stante anche la non marginalità dell’eccedenza. Lamentano altresì che il primo giudice non abbia esaminato le subordinate censure, sopra ricordate.

3.3.3. In merito alla pretesa illegittimità, in relazione all’ampia e puntuale proposta perché distinta in tre fasi, del punteggio di 3 assegnato a CLS, il dato che CLS abbia suddiviso la descrizione in “formazione/aggiornamento sanitario effettuato presso l’AAT 118 di Milano”, “formazione/aggiornamento sanitario” e “formazione pratica” non si vede come possa inficiare il giudizio di “percorsi formativi di base” formulato dal gruppo tecnico ed il conseguente punteggio.

3.3.4. Circa gli effetti della mancanza di espressa sanzione, va condivisa la riportata soluzione del primo giudice, conforme all’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (cfr. Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3843, 21 giugno 2012 n. 3677, 21 febbraio 2011 n. 1080 e 20 giugno 2007 n. 3473).

A tanto va aggiunta la tassatività delle clausole di esclusione introdotta dal co. 1 bis dell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiunto dall’art. 4, co. 2, lett. d), n. 2, del d.l. 13 maggio 2011n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011 n. 106), ai sensi del medesimo art. 4, co. 3, applicabile ratione temporis alla procedura in questione, indetta con deliberazione 9 settembre 2011 n. 163, e costituente fondamentale principio generale di derivazione comunitaria regolante ogni tipologia di contratto pubblico, qual è anche la “convenzione” alla cui stipulazione è finalizzata la medesima procedura» (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2014, n. 5333).

 

 

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