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L’art. 110, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. 36/2023: «Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione»

Una disposizione scritta senza senso. Appena uscito il codice così scrivemmo, due anni fa: «Così come prevede la direttiva, è la stazione appaltante che – tramite il RUP – deve correttamente esercitare la discrezionalità tecnica di individuare «elementi specifici» per i quali l’«offerta (…) appaia anormalmente bassa». L’esercizio di tale discrezionalità sarà sindacabile, al solito, come possibile eccesso di potere». Oggi i nodi stanno venendo al pettine e finalmente un T.A.R. ha ben capito la questione: «È d’altra parte inesigibile da una stazione appaltante prevedere nel bando ed ex ante tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di un’offerta prima ancora di esaminarla nel concreto»: «l’attivazione della verifica di anomalia (…) costituisce espressione di discrezionalità (…), sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti dell’evidente illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti». Cfr. anche altra sentenza, sempre in data odierna.

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