L’opposizione della controinteressata appare insufficiente alla segretazione dell’offerta tecnica, se si considera che vengono invocati segreti industriali e tutela proprietaria intellettuale in un ordinario appalto di servizi di pulizia, che non ne costituisce affatto il naturale ambito applicativo. E poi, comunque, prevale l’accesso difensivo, se si dimostra la concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio. La sentenza non tiene conto, ratione temporis, dell’ordinanza della C.G.U.E..
