«In conclusione, il ricorso è in parte accolto, come da motivazione, con la duplice conseguenza che è annullata l’impugnata annotazione nel Casellario A.n.a.c. ed è dichiarato l’obbligo dell’A.n.a.c. di tempestiva cancellazione della notizia»
«In conclusione, il ricorso è in parte accolto, come da motivazione, con la duplice conseguenza che è annullata l’impugnata annotazione nel Casellario A.n.a.c. ed è dichiarato l’obbligo dell’A.n.a.c. di tempestiva cancellazione della notizia»
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