Va infatti riconosciuta, nel caso in esame, la oggettiva impossibilità, per l’operatore economico, di inserire taluni elementi richiesti dal disciplinare secondo le modalità previste dallo stesso, tramite la piattaforma telematica.
Va infatti riconosciuta, nel caso in esame, la oggettiva impossibilità, per l’operatore economico, di inserire taluni elementi richiesti dal disciplinare secondo le modalità previste dallo stesso, tramite la piattaforma telematica.