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L’incentivo non spetta per le mere attività di natura finanziaria

Si osserva che «il riconoscimento dell’incentivo previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 per le attività rientranti fra quelle elencate dall’Allegato I.10 deve necessariamente essere preceduto da una puntuale e rigorosa verifica in ordine all’effettiva riconducibilità delle attività o funzioni specifiche concretamente svolte a quelle elencate nel citato allegato, nonché al collegamento diretto con la singola procedura sulla quale i relativi oneri gravano, e che il regime incentivante, di carattere eccezionale, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell’Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023».

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