Il motivo «avente invece ad oggetto la legge di gara, impugnata tuttavia, come detto sopra “in via gradata e per mero scrupolo, … laddove dovesse ritenersi che la stessa non consentiva il ribasso sui costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante; o che, comunque, prevedeva l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica in ragione del ribasso percentuale applicato solo alla quota ritenuta ribassabile al netto del costo della manodopera”».
