«Va innanzitutto condivisa l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui l’art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a differenza dell’art. 95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), “non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera”». La tesi è del tutto non condivisibile perché allora non dovremmo comminare nessuna esclusione per mancata indicazione in sede di offerta dei costi in questione. Cfr. la giurisprudenza di segno opposto.
