Il fatto, che il RUP, pur a fronte della positiva valutazione dell’offerta da parte della commissione giudicatrice, abbia rilevato la sua inammissibilità in quanto non conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto, non costituisce una violazione delle competenze della commissione sessa, né richiedeva il preventivo parere di detto organo, trattandosi, dell’esercizio di un potere di diretta spettanza del RUP stesso.
