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L’interpretazione consolidata dell’art. 41, comma 11, del D.Lgs. 36/2023

Il codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto all’importo stimato a monte dalla stazione appaltante in fase di gara), ma, nel prevedere lo «scorporo» dalla base di gara, intende semplicemente prevedere, in accordo con la previsione recata dall’ultimo periodo del comma 14 dell’art. 41, che il relativo importo va indicato nell’offerta e che – laddove l’operatore economico li ribassi rispetto alla stima della stazione appaltante – sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva.

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