La «decisione (…) di accogliere integralmente (o in larga parte) le istanze di oscuramento risulta viziata per difetto di istruttoria e di motivazione: non emergono, dagli atti, né la dichiarazione dell’offerente recante una puntuale dimostrazione dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali nelle parti oscurate, né, soprattutto, una valutazione autonoma dell’Amministrazione che dia conto del bilanciamento effettuato» (niente di nuovo).
