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Incentivi alle funzioni tecniche

«1. Ai sensi dell’art.45, c.2, d.lgs. 36/2023 le risorse finanziarie per le funzioni tecniche del personale sono destinate a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento - negli stati di previsione della spesa o nei bilanci - nel limite del due per cento dell’importo posto a base delle procedure di affidamento da espletare, salvo nei casi cui l’amministrazione abbia delegato a terzi lo svolgimento delle stesse”. 2. Al ricorrere di una reale modifica dell’originario contratto, l’incentivo, perché questo possa riconoscersi, dovrà rientrare nello stanziamento del contratto e parametrato al valore della modifica contrattuale. 3. La finalità incentivante dell’istituto richiede la preventiva definizione, nella fase di programmazione della spesa, delle attività incentivate e degli importi devoluti. 4. Pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente la preventiva definizione, mediante atto di carattere generale, delle disposizioni applicative dell’art. 45 e dei criteri di riparto delle risorse destinate agli incentivi tecnici, la concreta qualificazione di un servizio/fornitura come di particolare importanza ai fini del riconoscimento dell’incentivo, richiede un’adeguata motivazione, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall’art. 32 dell’all. II 14 al d.lgs. 36/2023, nel rispetto, altresì, dei principi di trasparenza ed imparzialità».

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