Vedi pronuncia.
«E’ indiscutibile che, nell’attuale assetto costituzionale, l'autodichia non sia momento essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali (cfr. Cass. civ., ss. uu, n. 6529 del 2010, cit.). Essa dunque esiste se e nella misura in cui l’organo, sul necessario fondamento costituzionale (esplicito o, come anche si sostiene, implicito), abbia deciso di farne uso.
Ora, anche ad ammettere che il potere di auto-organizzazione della Presidenza possa spingersi sino a derogare alla normativa comune, attribuendo a organi domestici la cognizione delle controversie tra il Segretariato generale e soggetti terzi anche al di là dell’ambito del rapporto di impiego, occorre anche rilevare che, in concreto, la Presidenza non ha comunque ritenuto di esercitare il potere in questione, diversamente da quanto hanno disposto, con specifici regolamenti, Camera e Senato, ampiamente ricordati negli atti di causa.
D’altronde, negare la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, come quella di ogni altro giudice dell’ordinamento generale, significherebbe negare al privato qualsiasi specie di tutela giurisdizionale o para-giurisdizionale, posto che gli organi del contenzioso della Presidenza della Repubblica sono stati istituiti espressamente per le controversie di pubblico impiego e non potrebbero certo autonomamente estendere le proprie competenze in ambiti che le fonti istitutive non contemplano.
Infine, il primo a non essere convinto del supposto difetto assoluto di giurisdizione sembra essere lo stesso Segretariato Generale, poiché - come bene osserva la B.N.L. - il bando e il disciplinare di gara, provenienti dal Segretariato, attribuiscono le eventuali controversie alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, con ciò evidentemente escludendo qualunque riserva di giurisdizione interna.
Il motivo è dunque infondato e deve essere respinto.
2. Il secondo motivo dell’appello principale (e della correlata memoria della B.C.C.) e il primo motivo dell’appello incidentale investono il medesimo profilo, anche se, come è ovvio, secondo punti di vista diametralmente opposti.
Si tratta in entrambi casi dell’applicazione che la commissione di gara ha fatto dell’art. 11 del bando, rispetto all’individuazione del tasso Euribor di riferimento.
L’Amministrazione contesta le critiche che la sentenza impugnata muove alla condotta della commissione, considerata immotivata nella scelta del tasso e fonte di dubbi. La B.N.L. contesta la sentenza stessa nella parte in cui non ha indicato il corretto tasso di riferimento.
Non occorre spendere molte parole per dimostrare che – come si vede dagli atti della causa – il profilo in questione coinvolge complesse questioni tecniche e appare particolarmente delicato per la mancanza di una fonte pubblica in materia. Come si legge nella nota della Banca d’Italia del 19 marzo 2013, “i tassi Euribor sono … calcolati da Euribor-EBF, un’associazione internazionale no profit di diritto belga i cui membri sono le associazioni bancarie nazionali dei paesi della zona Euro”. La rilevazione del tasso Euribor deriva dunque da una fonte di categoria, dunque pur sempre privata.
A giusto titolo, dunque, il T.A.R. ha disposto verificazione, incaricando il responsabile della competente Area della Banca d’Italia.
La relazione del verificatore è pervenuta tardivamente, quando l’udienza di discussione era già stata celebrata, e ciò può spiegare la ragione per cui il T.A.R. abbia ritenuto di non prenderla in considerazione.
La sentenza impugnata non può invece essere seguita là dove afferma che tale relazione non sarebbe comunque conclusiva.
Nessuna delle parti ha contestato la specifica competenza in materia della Banca d’Italia. Non vi è dunque motivo per escludere la bontà delle conclusioni cui la verificazione giunge, e cioè che il tasso di riferimento oscilli in una “forchetta” compresa tra lo 0,1876% e lo 0,1878 %, a seconda del metodo di calcolo adottato.
Ciò consente anche di superare una critica mossa alla decisione di primo grado, che si sarebbe limitata a una pronuncia meramente (e totalmente) demolitoria, senza indicare i criteri cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi nell’attribuzione del punteggio.
Ritiene invece il Collegio che tale criterio scaturisca dalla verificazione ricordata che, per la funzione propria di tale accertamento, non può non prevalere sui dati in precedenza offerti dalla stessa Banca d’Italia e dagli Uffici del Segretariato Generale o ricostruiti dalla commissione di gara.
Né, per altro verso, la verificazione mostra segni evidenti di illogicità o di mancato apprezzamento dei presupposti, che soli ne consentirebbero il sindacato esterno da parte del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2013, n. 1571) e che comunque le parti non hanno dedotto.
Deriva pertanto dalle premesse che, alla luce dell’esito della verificazione, il dato assunto dalla commissione (0,190%) non è corretto. La commissione dovrà pertanto rinnovare l’operazione di attribuzione del punteggio utilizzando un valore compreso nell’intervallo indicato dalla verificazione (tra 0,1876% e 0,1878 %) e motivando le ragioni della scelta compiuta tra i diversi valori possibili.
3. In sede di riedizione del proprio potere, la commissione potrà anche valutare la complessiva convenienza dell’offerta economica della B.N.L. Che questa sia fuori mercato – come vogliono l’Amministrazione e la banca aggiudicataria – è valutazione che appare a prima vista in contrasto con la posizione di seconda classificata attribuita alla B.N.L. nella graduatoria finale e che non appartiene a questo giudice, posto che essa implica l’apprezzamento di una serie di fattori che nella presente sede sono emersi solo parzialmente e vanno invece valutati nel loro complesso (ad. es., la B.N.L. osserva che il maggior costo per la gestione del conto corrente posta in gara sarebbe più che compensato dalle migliori condizioni offerte sotto altri profili).
In altri termini, non è dato cogliere l’affermata inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d’interesse. Anche il terzo motivo dell’appello principale è quindi privo di pregio.
4. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello principale è infondato. E’ fondato il primo motivo dell’appello incidentale, dal che segue l’assorbimento degli ulteriori motivi di tale appello e la parziale riforma della sentenza impugnata nel senso dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva con salvezza, invece, della gara nel suo complesso.
Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso» (Cons. Stato, IV, 18 novembre 2014, n. 5657).
