Il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante non avrebbe potuto comportare l'esclusione dalla procedura di gara, in caso di rispetto della scadenza massima di dieci giorni prevista dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e in difetto di un'espressa indicazione sulle conseguenze escludenti del deposito tardivo della documentazione integrativa. Ma la questione è dibattuta e per nulla pacifica.
