Non spetta al giudice stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende. Il compito del collegio è, esclusivamente, quello di valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione, ai fini dell'esclusione dalla gara, è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
