«19. Tutto quanto sopra evidenziato consente di ritenere fondate le censure – spiegate trasversalmente nei tre motivi di ricorso – con cui gli operatori economici ricorrenti hanno lamentato l’illegittimo esercizio del potere di annotazione da parte di ANAC per eccesso di potere (sub specie di difetto di istruttoria) e violazione del principio del contraddittorio. 20. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è fondato e il provvedimento gravato deve essere annullato».
