“Le omissioni dichiarative e le informazioni false o fuorvianti fornite dall'operatore economico che partecipa ad una gara pubblica possono portare all'esclusione se sono dirette ad influenzare le decisioni della stazione appaltante riguardo all'esclusione, alla selezione o all'aggiudicazione. È compito della stazione appaltante valutare se il rapporto fiduciario con l'operatore economico è compromesso, determinare se le informazioni siano false o fuorvianti, se abbiano influenzato le proprie valutazioni, e se il comportamento del concorrente abbia intaccato la sua integrità o affidabilità”.
