«Sul piano funzionale, il provvedimento di aggiudicazione (…) non contiene alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’oscuramento delle offerte dei concorrenti, né in ordine alla prevalenza delle istanze di riservatezza rispetto alle esigenze di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica. La Stazione appaltante si è infatti limitata ad una “presa d’atto” delle istanze di oscuramento dei concorrenti».
