Si riafferma che «la soccorribilità è ammessa sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia, come appunto recentemente deciso dal Consiglio di Stato, per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda)».
Si riafferma che «la soccorribilità è ammessa sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia, come appunto recentemente deciso dal Consiglio di Stato, per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda)».