Il Comune non è litisconsorte necessario. I Comuni aderenti alla convenzione con la Provincia sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata da quest’ultima come centrale di committenza. È inconferente il fatto che sia stato impugnato anche il verbale di verifica di anomalia dell’offerta e di congruità dei costi della manodopera redatto dal RUP del Comune. I RUP alla fine sono due (nel senso anche il bando-tipo ANAC), in un quadro che continua ad evidenziare un’insoluta contraddizione di sistema.
