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“Nemo potest venire contra factum proprium”

La parte che intende tutelare la propria posizione non può porsi in contraddizione con una condotta da essa stessa posta in essere in precedenza. L’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione.

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