La parte che intende tutelare la propria posizione non può porsi in contraddizione con una condotta da essa stessa posta in essere in precedenza. L’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione.
