Di danno da perdita di chance non può parlarsi allorquando, all’esito del giudizio impugnatorio, la p.A. rinnova il procedimento e consente al ricorrente vittorioso di prendervi parte.
Di danno da perdita di chance non può parlarsi allorquando, all’esito del giudizio impugnatorio, la p.A. rinnova il procedimento e consente al ricorrente vittorioso di prendervi parte.