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Il D.Lgs. 36/2023, art. 35, comma 4, lett. a)

La norma riguarda la motivazione che deve accompagnare l’istanza di oscuramento, e non già direttamente la determinazione di oscuramento. Legittimo l’oscuramento sul piano della mancata dimostrazione, all’esito di un bilanciamento dei contrapposti interessi, dell’indispensabilità dell’accesso ai fini della difesa in giudizio.

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