«Per requisito si intende il possesso, da parte dell’operatore economico, di una specificità regolamentata dalle norme vigenti o richiesta per un determinato appalto.
Tale specificità può essere vincolante o meno per l’ammissione alla procedura di gara e deve essere comprovata dall’operatore economico attraverso la presentazione di documenti che ne attestino il possesso».
Basterebbe già limitarsi ai certificati di comprova dei requisiti morali. L’operatore economico non è tenuto a produrre nessun certificato. Il discorso vale per ogni altro documento acquisibile d’ufficio, in virtù dell’estensione auto-esecutiva del principio della de-certificazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Tale auto-esecutività di principio abroga di fatto – al di là dell’art. 255 del codice – tutte le norme del codice che pongono oneri documentali a carico dell’operatore economico, a fronte di documentazione di carattere pubblicistico che deve essere acquisita agli atti.
