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L’accesso dopo la “plenaria”

«Il Collegio osserva che, nel caso di specie, l’adempimento agli obblighi informativi, di cui ai commi 2 e 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, da parte della Stazione appaltante non è avvenuto ‘contestualmente’ alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 1 del d.lgs. n. 36/2023; pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria con sentenza n. 8 del 2026, il rito speciale (iper accelerato) non può trovare applicazione, sicchè nessun termine decadenziale è decorso secondo il rito processuale ordinario in tema di accesso, ex art. 116 c.p.a.».

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