1. Riprendiamo la distinzione fra le due nozioni, quale individuata da Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 98/2013/PAR.
«Entrambe le figure organizzative (…) hanno la natura di centrali di committenza (art. 3, n. 34, “Codice”). Tuttavia, l’una non è perfettamente sovrapponibile all’altra.
La S.U.A., infatti, si limita a curare, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, gestendo la procedura di gara.
Alla S.U.A. non è consentito rendersi, essa stessa, acquirente di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici, come è consentito alle centrali di committenza previste dall’art. 33-bis del “Codice”.
In altre parole, mentre la S.U.A. interviene a curare la fase dell’affidamento del contratto, la centrale di committenza alla quale si rivolge l’art. 33-bis del “Codice” [nella versione di allora: n.d.a.] svolge ed esaurisce tutte le fasi della procedura, compresa la fase contrattuale» (paragrafo 2.2.5).
Tale approccio è oggi, come minimo, parzialmente superato.
2. La S.U.A. è definita dal d.P.C.M. 30 giugno 2011 (G.U. 29 agosto 2011, n. 200): «La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale» (art. 2, comma 2).
La S.U.A. rientra in una soltanto delle due figure di centrale di committenza previste dal codice dei contratti. Il codice così prevede:
«La “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che:
– acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» (D.Lgs. 163/2006, art. 3, comma 34).
Pertanto, la S.U.A. è la centrale di committenza che aggiudica, ma non acquista. «La SUA cura» soltanto «la gestione della procedura di gara» (d.P.C.M. cit., art. 3, comma 1).
3. L’altro modello di centrale di committenza previsto dal codice è quello che «acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori». Si tratta, in sostanza, di una stazione appaltante che non si limita a gestire la procedura, ma acquisisce anche beni e servizi per gli enti aderenti (e magari anche per sé nell’ipotesi, per esempio, di ente-capofila) e procede anche alla stipulazione finale del contratto.
4. Va notato che la nozione di «unica centrale di committenza» non compare più nel comma 3-bis dell’art. 33 del codice dei contratti. Pertanto, definizione formale è ancora quella di S.U.A. ai sensi del cit. d.P.C.M., mentre la definizione di “centrale unica di committenza” ha oggi solo un valore convenzionale che si è affermato nella prassi e con il quale si vuole di fatto indicare il modello di centrale “acquirente”.
5. Il comma 3-bis del comma 33 del codice in ultima versione autorizza entrambi i modelli di centrale (anche se, a ben vedere, l’autorizzava anche la penultima).
Onde evitare equivoci o incomprensioni sarebbe però opportuno parlare di centrale meramente aggiudicatrice e di centrale acquirente.
Quel che è certo e che i Comuni, che non possono più avviare procedure in proprio, possono far contemporaneamente ricorso ad entrambe le figure (alla seconda, dove sussistente).
