È l’«intervento dell’Autorità volto a dirimere i dubbi interpretativi delle norme in esame al fine di orientare, in tale ambito, il comportamento degli operatori del settore». Ma, al di là della felice intuizione sulla necessaria sussistenza dell’irregolarità classica anche nel nuovo assetto normativo, c’è ben poco su cui essere d’accordo.
A cominciare dalla deferente tesi (che non tutela affatto le imprese, e che aumenterà solo il contenzioso nella purtroppo ben consueta eterogenesi dei fini) secondo cui l’operatore economico paga la sanzione sole se vuol regolarizzare la sua posizione.
Pindarico il volo sull’affermazione di fondo che «la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione, non presupposto per la sua applicazione». Va ribadito piuttosto che, per la funzionalità giuridica del meccanisno normativo, la cauzione provvisoria ci deve sempre e subito essere.
Ancor più pindarico il volo (già osservato da un lettore) sulle conseguenze della mancata produzione della cauzione provvisoria: «la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza (…) riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta». La cauzione provvisoria non presentata è sanabile, anzi no! Sul punto, con la giurisprudenza ormai consolidatasi da un paio d’anni, dobbiamo piuttosto ribadire che di principio è sanabile la mancata produzione della cauzione provvisoria, e lo è come soccorso istruttorio classico.
Se vogliamo discuterne in modo aperto ma sistematico, sapete dove trovarci.
