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FREE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: IL “RATING DI LEGALITÀ” E L’ANAC CHE NON TIENE CONTO DEL PRINCIPIO DI TENDENZIALE DISTINZIONE FRA CRITERI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

Con determinazione n. 3,  del 9  dicembre 2014, l’ANAC ha emanato il seguente documento: «Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali» (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2015).

Al paragrafo 9 così sta scritto: «Per gli appalti di maggiori dimensioni,  le stazioni appaltati possono valutare l’opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del rating di legalità rilasciato dall’Agcm ai sensi dell’art. 5 ter decreto-legge 24.1. 2012, n. 1,  o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri  organismi o autorità pubbliche. Ciò poiché possono richiedere il rating di  legalità esclusivamente le imprese italiane con un fatturato superiore ai due  milioni di euro. Pertanto, al fine di garantire l’effettiva partecipazione alle  gare, a parità di condizioni, delle piccole e medie imprese, si suggerisce di  introdurre tale criterio di valutazione esclusivamente per gli appalti per i  quali il fatturato minimo di partecipazione, per le imprese che partecipano anche  in qualità di mandatarie, sia superiore a tale soglie»

Nella nota n. 23 si cita il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e dello Sviluppo economico del 20 febbraio 2014 n. 57. Cfr., però, anche la deliberazione dell’AGCM, 5 giugno 2014.

La tesi interpretativa dell’ANAC è improponibile, in quanto il possesso del requisito del rating di legalità è strettamente soggettivo, assimilabile a un requisito di idoneità o morale o professionale. Esso non ha assolutamente neppure una possibile funzione di far strumentalmente trasparire una migliore offerta tecnico-qualitativa.

L’ambito di applicazione del rating di legalità, per converso, è quello di cui all’art. 2 del menzionato D.M.:

«2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.

3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti».

È quindi radicalmente illegittimo porre il possesso del rating di legalità come criterio di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa.

 

 

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