«Invero, la disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici mira alla tutela della liberà di impresa e di stabilimento e, per tale via, alla creazione di un mercato unico e non certo a favorire gli operatori già presenti sul territorio e affidatari di appalto o servizi senza gara, evitando di scoraggiare, se non di impedire, l’accesso al mercato da parte di nuovi competitori».
Si tratta, ex multis, di Cons. Stato, V, 27 dicembre 2013, n. 6256 (richiamata dalla 22 gennaio 2105, n. 272).
Una risposta legislativa, compatibile con i canoni comunitari, tuttavia potrebbe esserci.
1) Per servizi e forniture, liberalizzare completamente la fascia di importo inferiore ad EUR 40.000:
a) salvo l’obbligo di richiedere almeno tre-cinque preventivi a imprese di fiducia, tali in quanto di comprovata idoneità anche per passata esperienza;
b) con il limite che, in un anno, alla stessa impresa non sia richiesto preventivo per più di due-tre volte e con il limite che eventuali affidamenti cumulati all’impresa medesima siano inferiori alla soglia in questione.
2) Nei lavori:
a) abrogare il pasticcio delle attuali procedure negoziate fino ad importo inferiore a un milione di euro (che genera o solo danni erariali a carico di incauti RUP, o addirittura una procedura ancora più complessa di quella aperta);
b) abrogare l’inutile sistema in economia;
c) liberalizzare gli affidamenti diretti fino ad EUR 200.000 (attuale limite massimo previsto per il cottimo), con gli stessi limiti previsti per servizi e forniture di importo inferiore a EUR 40.000.
3) Attuare un semplice ma efficace controllo che non sia violato il divieto di frazionamento artificioso.
l.b.
