Viene sancito l’obbligo di fatto di procedere sempre con l’offerta economicamente più vantaggiosa, vista la difficoltà (anche se non l’impossibilità) di definire in via preventiva il costo non ribassabile del personale.
Viene sancito l’obbligo di fatto di procedere sempre con l’offerta economicamente più vantaggiosa, vista la difficoltà (anche se non l’impossibilità) di definire in via preventiva il costo non ribassabile del personale.