E poi, «l’impugnativa dell’atto di diniego di autotutela (…), in assenza d’impugnativa tempestiva del provvedimento di esclusione dalla gara, non è suscettibile di riaprire i termini da rispettarsi per il ricorso, trattandosi di atto intervenuto in relazione ad informativa ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006».
