La ratio legis.
«Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Molto probabile che il legislatore abbia pensato che le «semplificazioni per i contratti pubblici» (così è rubricato l’articolo in questione) fossero veramente a portata di mano. Niente di più semplice, per il RUP, che poter acquisire tutti dati già disponibili in una «Banca dati nazionale dei contratti pubblici». Altrimenti, che «Banca dati» sarebbe?
Soddisfatto della brillante idea, ha ben pensato non solo di anticipare il ricorso a un non ancora meglio identificabile sistema AVCPASS, per il quale non è nemmeno disponibile il manuale dell’utente, pur previsto nella deliberazione istitutiva dell’anno scorso, ma anche di estendere la verifica ai requisiti della fase post-contrattuale.
Dalle larghe intese, alla verifica allargata dei requisiti.
