Ma prima o poi il Consiglio di Stato dovrà pur tener conto del d.M. 30 gennaio 2015, quale richiamato anche dal nuovo codice! O si applica il d.M. e salta il principio o non si applica il d.M. e occorrerà tornare all’antico per verificare la non sanabile regolarità contributiva.
Cfr., comunque, Cons. Stato, III, 31 ottobre 2017, n. 5034.
