«La possibilità di postuma integrazione dell’offerta presentata originariamente priva di firma digitale equivale, in sostanza, ad un’ingiustificata remissione in termini, introducendo un’arbitraria deroga al termine perentorio fissato per la partecipazione e la valida trasmissione delle offerte» (T.R.G.A., Bolzano, 30 ottobre 2017, n. 301). Ma guarda ...
... la sentenza del T.A.R. del Lazio.
