«In effetti il giudice non può sindacare le valutazioni di merito dell’amministrazione. La discrezionalità tecnica può essere sindacata solo per evidente erroneità e irragionevolezza (a muovere da Cons. Stato,. IV, 9 aprile 1999, n. 601, secondo cui il giudice amministrativo può sindacare la discrezionalità tecnica, oltre che per i profili estrinseci, anche verificando l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo).
Per la giurisprudenza, la valutazione sull’anomalia delle offerte nelle gare per contratti pubblici è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice va contenuto ai casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza e riguardare le valutazioni solo quanto a logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria; ma non può consistere in una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, invadendo le attribuzioni proprie della pubblica amministrazione (recentemente: Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3855). Infatti la valutazione di congruità dell’offerta dev’essere globale e sintetica, non concentrata esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, l’obiettivo dell’indagine essendo l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel complesso, non già delle singole voci componenti (Cons. Stato, V, 18 febbraio 2013, n. 974; V, 26 settembre 2013, n. 4761).
Questi principi sono tuttavia esposti, di volta in volta, a un naturale vaglio di proporzionalità e di ragionevolezza: per modo che se avviene che una singola voce, per la sua rilevante incidenza nell’economia compressiva dell’offerta e dunque del contratto, esprime un’irrazionalità che non riesce a trovare alcuna plausibile giustificazione, compete all’ufficio del giudice considerare che ci si trova di fronte ad un sintomo insuperato di incongruenza che vizia l’intera offerta in congruità.
Pertanto resta ferma “la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, renderebbero l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità” (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 162; 15 novembre 2012, n. 5703; 28 ottobre 2010, n. 7631)».
Roma, 9 marzo 2018. Sconto per iscrizione anticipata, entro il 19 febbraio 2018. Per l’impresa. Per la CUC (o SUA) e per il RUP dell’Ente aderente.
Anche per chi è alle “prime armi”, in quanto si deve comunque riprendere tutto da capo.
