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FREE LA FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016, NON PROPRIO CON “RATIO” DI ANTI-CORRUZIONE

Questa la norma: «L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. (…) Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 185, comma 15).

La norma significa che la “politica” può dire all’impresa: “Presentami la proposta, il RUP e il dirigente la validano in tre mesi, il diritto di prelazione è tuo! La gara che ci sarà andrà deserta, perché nessuno parteciperà!”

E allora bisogna far scattare il termine perentorio non da quando arriva la prima proposta, ma da quando – a seguito di necessario avviso indicativo, visto che c’è in gioco un diritto di prelaziome – sarà scaduto il termine per presentare altre proposte sullo stesso intervento cui inerisce la prima.

Anche così, il termine di sei mesi è comunque materialmente insufficiente al fine di una corretta istruttoria (la saggia “Merloni” prevedeva un più giusto termine di sei mesi).

Ci piacerebbe conoscere l’opinione dell’ANAC.

 

 

 

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