Questa la norma: «L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. (…) Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 185, comma 15).
La norma significa che la “politica” può dire all’impresa: “Presentami la proposta, il RUP e il dirigente la validano in tre mesi, il diritto di prelazione è tuo! La gara che ci sarà andrà deserta, perché nessuno parteciperà!”
E allora bisogna far scattare il termine perentorio non da quando arriva la prima proposta, ma da quando – a seguito di necessario avviso indicativo, visto che c’è in gioco un diritto di prelaziome – sarà scaduto il termine per presentare altre proposte sullo stesso intervento cui inerisce la prima.
Anche così, il termine di sei mesi è comunque materialmente insufficiente al fine di una corretta istruttoria (la saggia “Merloni” prevedeva un più giusto termine di sei mesi).
Ci piacerebbe conoscere l’opinione dell’ANAC.



