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CONCESSIONE DI SERVIZIO E DIVIETO DI RINNOVO (6 APRILE)

Nella fattispecie «la mera concessione dei locali non era finalizzata al mero godimento degli stessi, bensì era strumentale allo svolgimento nei confronti di terzi (…) dell'attività di gestione dell'asilo nido e della scuola materna». Trattandosi di una concessione di servizio, ne è derivata la nullità della clausola che prevedeva il rinnovo automatico del contratto stesso.

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