Nella fattispecie «la mera concessione dei locali non era finalizzata al mero godimento degli stessi, bensì era strumentale allo svolgimento nei confronti di terzi (…) dell'attività di gestione dell'asilo nido e della scuola materna». Trattandosi di una concessione di servizio, ne è derivata la nullità della clausola che prevedeva il rinnovo automatico del contratto stesso.



