Ricordiamo che è stata aggiunta una lett. a-bis) all’art. 1, comma 2, del decreto “semplificazioni”.
«a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016» (lettera inserita dall'articolo 17-ter, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2021, n. 21).
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